Permesso di soggiorno per affidamento (art. 31 TUIM): guida completa
Il permesso di soggiorno ex art. 31 TUIM tutela i minori stranieri in Italia. Requisiti, procedura, durata e casi pratici spiegati passo per passo.

Introduzione
Il permesso di soggiorno per affidamento ex art. 31 del Testo Unico Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) è uno strumento di tutela rivolto ai minori stranieri presenti in Italia.
Questa forma di protezione consente al minore, e in alcuni casi anche ai suoi genitori o tutori, di rimanere legalmente sul territorio italiano quando l’allontanamento metterebbe a rischio il suo sviluppo psico-fisico.
È un istituto importante che nasce dall’attenzione costituzionale e internazionale verso i diritti fondamentali del minore.
Cosa prevede l’art. 31 TUIM
L’articolo 31 disciplina due casi distinti:
- Comma 1 e 2 – Riguarda i permessi di soggiorno rilasciati per minori affidati ai sensi della legge italiana (affidamento familiare o ai servizi sociali).
- Comma 3 – Riguarda i genitori stranieri di minori presenti in Italia, quando l’allontanamento dei genitori potrebbe pregiudicare gravemente la salute psico-fisica del bambino.
👉 In entrambi i casi, l’obiettivo è garantire che il minore cresca in un contesto stabile, protetto e conforme ai suoi diritti fondamentali.
Requisiti principali
Per il minore
- Essere presente sul territorio italiano.
- Trovarsi in situazione di affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni o dai servizi sociali.
Per i genitori (art. 31, comma 3)
- Presenza in Italia di un figlio minore, anche nato in Italia.
- Necessità di permanere in Italia per garantire lo sviluppo e l’integrazione del minore.
- Dimostrare che l’allontanamento costituirebbe un grave pregiudizio per il minore.
Come si richiede il permesso
1. Affidamento del minore
- Il Tribunale per i minorenni emette un provvedimento di affidamento.
- Con tale provvedimento, è possibile richiedere alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per affidamento.
2. Genitori di minori (comma 3)
- È necessario presentare ricorso al Tribunale per i minorenni.
- Il Tribunale, valutata la documentazione, autorizza il genitore a rimanere in Italia.
- Con l’autorizzazione si ottiene in Questura il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Durata e rinnovo
- Il permesso di soggiorno ex art. 31 ha durata limitata, stabilita dal giudice minorile (solitamente da 1 a 2 anni).
- È rinnovabile fino a quando persistono le condizioni che lo hanno giustificato.
- Non è direttamente convertibile in altro titolo, ma può costituire la base per richiedere successivamente un permesso per motivi familiari o, in determinati casi, la cittadinanza italiana per residenza.
Diritti garantiti
Il titolare di un permesso ex art. 31 TUIM può:
- Soggiornare regolarmente in Italia.
- Accedere all’assistenza sanitaria.
- Iscriversi a scuola (per i minori).
- Ottenere in alcuni casi il diritto al lavoro (soprattutto per i genitori autorizzati dal Tribunale).
Differenze rispetto ad altri permessi
- Non è un permesso ordinario per motivi familiari: si basa su una tutela speciale legata al minore.
- È discrezionale e concesso solo previa valutazione del Tribunale.
- Ha una durata limitata e collegata alla situazione del minore, non all’autonomia del richiedente.
Normativa e riferimenti utili
- D.Lgs. 286/1998 (TU Immigrazione), art. 31.
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989).
- Corte Costituzionale e Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che l’interesse del minore è superiore rispetto a quello dello Stato all’espulsione dei genitori.
Conclusione
Il permesso di soggiorno per affidamento ex art. 31 TUIM è uno strumento fondamentale per garantire che i diritti del minore prevalgano.
Permette di mantenere la stabilità familiare e l’integrazione sociale, offrendo una tutela concreta ai bambini stranieri presenti in Italia e ai loro genitori in situazioni delicate.
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