A luglio 2026, avere un antenato italiano non è più sufficiente, da solo, per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Una persona nata all’estero che possiede un’altra cittadinanza deve prima rientrare in una delle eccezioni introdotte dalla riforma del 2025 e deve poi dimostrare che la cittadinanza italiana si è trasmessa attraverso ogni generazione senza interruzioni giuridicamente rilevanti.
La cittadinanza italiana per discendenza consiste nel riconoscimento di una cittadinanza posseduta dalla nascita in base al principio dello ius sanguinis, comunemente indicato nelle fonti in lingua inglese come jure sanguinis. Non è una procedura di naturalizzazione e, in via generale, non richiede il superamento di un esame di lingua italiana.
Dopo la riforma del 2025, tuttavia, dimostrare l’ascendenza italiana non è più sufficiente. Il richiedente deve prima soddisfare i requisiti dell’articolo 3-bis e poi provare l’esistenza di una linea di cittadinanza ininterrotta, comprese le pertinenti vicende di naturalizzazione, le regole sulle linee materne e l’autorità competente per la presentazione. Per un’assistenza riferita al caso concreto, consulta il nostro servizio di cittadinanza italiana per discendenza.
Come richiedere la cittadinanza italiana per discendenza
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Individuare la condizione giuridica applicabile
Verifica se si applica l’articolo 3-bis e se il caso si fonda sulla cittadinanza esclusivamente italiana, sulla residenza qualificata del genitore, sull’assenza di un’altra cittadinanza oppure su una domanda tutelata presentata prima del 27 marzo 2025.
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Ricostruire la linea di cittadinanza
Ricostruisci ogni nascita, matrimonio, naturalizzazione, perdita, rinuncia, adozione e accertamento della filiazione dall’antenato italiano al richiedente, secondo la legge vigente alla data di ciascun evento.
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Ottenere le prove sulla cittadinanza e sulla naturalizzazione
Richiedi a ogni autorità italiana e straniera rilevante le prove ufficiali di naturalizzazione, mancata naturalizzazione, status di cittadinanza, residenza e assenza di rinunce.
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Raccogliere e rettificare gli atti di stato civile
Ottieni gli atti integrali di nascita, matrimonio, divorzio, morte, adozione e filiazione e risolvi le difformità che incidono sull’identità o sulla linea familiare giuridica.
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Autenticare e tradurre i documenti
Completa l’Apostille o la legalizzazione consolare richiesta e prepara le traduzioni in italiano secondo la modalità accettata dall’autorità competente.
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Presentare la domanda all’autorità competente
Presenta il fascicolo completo al Consolato o al Comune territorialmente competente, all’ufficio centrale del MAECI quando sarà operativo oppure al tribunale italiano competente quando è necessaria la via giudiziaria.
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Completare l’istruttoria e le registrazioni
Rispondi alle richieste di integrazione e, dopo il riconoscimento, completa la trascrizione degli atti di stato civile, l’iscrizione AIRE quando applicabile e le procedure per il passaporto.
La cittadinanza italiana per discendenza dopo la riforma del 2025
Il decreto-legge n. 36/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2025, ha inserito l’articolo 3-bis nella legge n. 91/1992. La disposizione si applica anche alle persone nate prima della riforma e stabilisce che chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana, salvo che ricorra almeno una delle eccezioni previste dalla legge.
La riforma ha modificato il precedente modello applicativo. In passato, una domanda poteva spesso risalire a un antenato italiano lontano, purché la linea fosse rimasta giuridicamente ininterrotta. In base alla disciplina attuale, la discendenza da un bisnonno o da un antenato ancora più remoto può restare rilevante per ricostruire la linea storica, ma non soddisfa da sola la nuova condizione preliminare.
La Corte costituzionale ha confermato l’efficacia operativa della riforma con la sentenza n. 63/2026. Ha respinto le principali questioni di legittimità costituzionale relative alla struttura retroattiva dell’articolo 3-bis e ha qualificato la disposizione come una norma che limita l’acquisto nei casi in cui la cittadinanza non fosse stata precedentemente accertata in via giuridica. La riforma deve quindi essere applicata finché una legge o una pronuncia successiva non modifichi il quadro.

Chi può ottenere il riconoscimento secondo la disciplina vigente?
Per una persona nata all’estero che possiede anche un’altra cittadinanza, il riconoscimento è possibile soltanto se ricorre almeno una delle situazioni indicate di seguito. Soddisfare una condizione di accesso non conclude l’analisi: il richiedente deve comunque dimostrare una linea di cittadinanza valida.
1. Prima della data limite esisteva una domanda o una causa tutelata
Le regole precedenti continuano ad applicarsi ad alcuni casi collegati alla data limite delle ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025. La tutela può operare quando:
- entro la data limite era stata presentata al Consolato o al Comune competente una domanda amministrativa completa, corredata dalla documentazione richiesta;
- la domanda è stata presentata in una data successiva, ma l’autorità competente aveva comunicato l’appuntamento entro la data limite; oppure
- entro la data limite era stata depositata una domanda giudiziale di riconoscimento.
Un tentativo di prenotazione, l’iscrizione a una lista d’attesa, un fascicolo incompleto, un’email informale o la semplice intenzione di presentare domanda non equivalgono automaticamente a una domanda tutelata. Devono essere esaminate le prove disponibili e la precisa storia procedurale del caso.
2. Un genitore o un nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana
Il richiedente può rientrare nella disciplina se un ascendente diretto di primo o secondo grado, cioè un genitore o un nonno, possiede attualmente soltanto la cittadinanza italiana oppure possedeva soltanto la cittadinanza italiana al momento della morte. La legge non richiede che questa persona sia nata in Italia. L’elemento decisivo è il possesso esclusivo della cittadinanza italiana.
Questa condizione richiede spesso prove negative provenienti da ogni Paese collegato al genitore o al nonno. Una semplice dichiarazione personale secondo cui il familiare non avrebbe mai acquistato una cittadinanza straniera, in via generale, non è sufficiente. A seconda del Paese, i Consolati possono richiedere certificati di mancata naturalizzazione, attestazioni sullo status di cittadinanza, registri elettorali, fascicoli di immigrazione, atti di rinuncia o altre prove ufficiali.
3. Un genitore ha maturato due anni di residenza qualificata in Italia
Il richiedente può inoltre rientrare nella disciplina se un genitore italiano, anche adottivo, ha risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del richiedente. La residenza anteriore all’acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore non soddisfa questa condizione.
La prova ordinaria è un certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente, ma l’autorità può verificare se l’iscrizione anagrafica corrispondesse a una residenza effettiva e continuativa. La residenza di un nonno o del genitore non italiano non sostituisce il requisito previsto dalla legge.
4. Il richiedente non possiede un’altra cittadinanza
L’articolo 3-bis riguarda le persone nate all’estero che possiedono un’altra cittadinanza. Chi non possiede effettivamente alcuna altra cittadinanza non rientra in questa limitazione. Non si tratta però di una scorciatoia documentale: il richiedente deve provare l’assenza di un’altra cittadinanza e deve comunque dimostrare la linea di trasmissione della cittadinanza italiana su cui si fonda la domanda.
5. Il richiedente è nato in Italia
La limitazione dell’articolo 3-bis riguarda le persone nate all’estero. Chi è nato in Italia da un genitore italiano viene valutato secondo la regola ordinaria sulla cittadinanza dalla nascita e in base alla continuità storica della cittadinanza del genitore. La sola nascita in Italia, tuttavia, in via generale non attribuisce la cittadinanza italiana al figlio di due genitori stranieri.
La nuova condizione preliminare non sostituisce la linea di cittadinanza
Un genitore o un nonno che soddisfa l’articolo 3-bis rende possibile l’accesso al riconoscimento, ma questo fatto non dimostra che la linea familiare fosse giuridicamente italiana. Il richiedente deve ricostruire la linea dall’antenato italiano rilevante fino a sé stesso e dimostrare che la cittadinanza esisteva al momento di ogni nascita.
L’analisi normalmente deve verificare:
- quando e dove è nato l’antenato italiano e quale disciplina territoriale e di cittadinanza fosse applicabile;
- se l’antenato ha acquistato una cittadinanza straniera, in quale data esatta e su quale base giuridica;
- se la persona successiva nella linea fosse già nata al momento della naturalizzazione o della perdita;
- se quella persona fosse minorenne e possedesse già dalla nascita una cittadinanza straniera;
- se una persona della linea abbia formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana dopo il raggiungimento della maggiore età;
- se la linea passi attraverso una donna italiana il cui figlio sia nato prima del 1° gennaio 1948;
- se trattati, modifiche dei confini, adozione, riconoscimento della filiazione o regole matrimoniali incidano sulla linea.
Questi aspetti sono regolati dalla legge vigente al momento in cui si è verificato ciascun evento. In un unico fascicolo familiare possono rilevare la legge n. 555/1912, la legge n. 91/1992, precedenti disposizioni del Codice civile, pronunce della Corte costituzionale e trattati internazionali.
Naturalizzazione e questione dei minori dopo Cassazione n. 24045/2026
La naturalizzazione non può essere ridotta alla formula «prima della nascita del figlio interrompe la linea; dopo la nascita la conserva». La naturalizzazione anteriore alla nascita del discendente successivo normalmente impedisce la trasmissione da quell’antenato, ma una naturalizzazione successiva alla nascita richiede un’analisi distinta dell’età, della cittadinanza e della residenza del figlio, oltre che della legge allora vigente.
Il 26 luglio 2026 le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno pronunciato la sentenza n. 24045/2026 sulla cosiddetta questione dei minori. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 555/1912, il minore non emancipato nato all’estero in un Paese che attribuiva la cittadinanza per nascita e che, pertanto, possedeva già sia la cittadinanza italiana sia quella straniera, conservava la cittadinanza italiana quando il genitore italiano si naturalizzava successivamente o perdeva la cittadinanza italiana, salvo l’applicazione di una specifica norma convenzionale o una rinuncia formale del figlio dopo la maggiore età.
La Corte ha inoltre affermato che l’articolo 12 della legge n. 555/1912 poteva estendere la perdita del genitore soltanto al minore che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana e poteva acquistare in via derivativa quella straniera. Ha confermato che gli stessi principi si applicano sia quando la cittadinanza deriva dal padre sia quando deriva dalla madre.
La sentenza è particolarmente importante per le domande giudiziali depositate prima della data limite del 27 marzo 2025, perché la Corte ha espressamente confermato che l’articolo 3-bis non si applica a tali domande tutelate. Non elimina l’articolo 3-bis per le nuove domande, non riapre automaticamente ogni caso respinto e non garantisce che tutte le checklist consolari vengano aggiornate immediatamente. Il fascicolo deve prima essere ricondotto al regime precedente oppure a quello vigente.
Linee materne e casi anteriori al 1948
Le autorità amministrative italiane riconoscono generalmente la trasmissione attraverso una donna italiana quando il figlio appartenente alla linea di cittadinanza è nato il 1° gennaio 1948 o successivamente. Se il figlio è nato prima del 1948, il riconoscimento richiede normalmente un’azione giudiziaria in Italia fondata sulla giurisprudenza costituzionale che ha eliminato la discriminazione di genere nella trasmissione della cittadinanza.
La riforma del 2025 ha introdotto una seconda questione per questi casi. Una domanda giudiziale depositata entro le ore 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025 resta disciplinata dal quadro precedente. Una nuova causa avviata dopo tale data deve essere valutata secondo l’attuale articolo 3-bis e non può fondarsi soltanto sull’esistenza di una linea materna anteriore al 1948.
Un caso di linea materna può inoltre coinvolgere le regole storiche sulle donne che acquistavano la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, sulla perdita della cittadinanza senza un atto volontario, sulla cittadinanza dei figli minori e sulle successive pronunce costituzionali. Questi fascicoli non devono essere valutati soltanto attraverso uno schema genealogico.
Cittadinanza dei figli nati all’estero dopo la riforma
La cittadinanza italiana non si trasmette più automaticamente a ogni figlio nato all’estero da un cittadino italiano. L’acquisto automatico dipende dal fatto che il minore non rientri nella limitazione dell’articolo 3-bis oppure soddisfi una delle relative eccezioni, comprese le condizioni sulla cittadinanza esclusiva o sulla residenza del genitore.
Il minore che non acquista automaticamente la cittadinanza può acquistarla per beneficio di legge ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, se almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita. I genitori o il tutore devono dichiarare la volontà di far acquistare la cittadinanza e deve ricorrere una delle condizioni seguenti:
- la dichiarazione è presentata entro tre anni dalla nascita del minore o dal successivo accertamento della filiazione, compresa l’adozione; oppure
- dopo la dichiarazione, il minore risiede legalmente in Italia per almeno due anni continuativi.
Fino alle ore 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2029 è disponibile una disciplina transitoria per le persone che erano minorenni il 24 maggio 2025 e sono figli di cittadini per nascita il cui riconoscimento è tutelato dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis. Si tratta di una procedura di acquisto, non della prova che la cittadinanza sia stata automaticamente trasmessa dalla nascita in ogni caso.
I genitori devono distinguere tre operazioni diverse: trascrivere la nascita di un figlio che è già cittadino italiano, chiedere il riconoscimento della cittadinanza automatica e presentare una dichiarazione per l’acquisto per beneficio di legge. Utilizzare la procedura sbagliata può comportare il mancato rispetto di un termine previsto dalla legge.
Dove presentare la domanda nel 2026–2028 e dal 2029
Maggiorenni residenti all’estero nel 2026–2028
Fino al 31 dicembre 2028, i richiedenti maggiorenni residenti all’estero continuano a presentare la domanda al Consolato italiano territorialmente competente per la loro effettiva residenza permanente. La legge n. 11/2026 ha introdotto limiti annuali di ricezione: ogni Consolato può ricevere, in ciascun anno, un numero di domande di riconoscimento da parte di maggiorenni non superiore al numero di procedimenti conclusi nel 2025, fermo restando un minimo legale di 100 domande.
La quota incide sull’accesso agli appuntamenti, non sull’idoneità sostanziale. Alcuni uffici possono mettere a disposizione pochissimi posti o sospendere le nuove prenotazioni dopo il raggiungimento della capacità prevista. Il richiedente deve seguire le istruzioni aggiornate del proprio Consolato, senza replicare la procedura utilizzata in un altro Paese.
Maggiorenni residenti all’estero dal 1° gennaio 2029
Dal 1° gennaio 2029, le domande dei maggiorenni residenti all’estero dovranno essere presentate a una direzione centrale del Ministero degli Affari Esteri a Roma. La legge prevede l’invio per posta dei documenti originali cartacei e della prova del pagamento, mentre le comunicazioni successive saranno gestite in via elettronica. I Consolati continueranno a trattare le domande ricevute prima della transizione e conserveranno le funzioni relative ai minori e alle persone già riconosciute.
La transizione prevista dalla legge è chiara, ma i moduli operativi, il canale postale, le modalità di restituzione dei documenti e le istruzioni applicative del sistema del 2029 possono ancora essere precisati prima della sua entrata in funzione. Fino alla pubblicazione delle istruzioni ufficiali, questi dettagli tecnici devono essere considerati provvisori.
Richiedenti effettivamente residenti in Italia
Chi ha stabilito una residenza effettiva e legale in Italia può presentare la domanda al Comune competente. La residenza deve essere reale: non può consistere in un breve soggiorno alberghiero o in un’iscrizione fittizia creata soltanto per aggirare una lista d’attesa consolare. Il Comune verifica la residenza e il fascicolo di cittadinanza e può richiedere conferme ai Consolati stranieri.
Il trasferimento in Italia non elimina l’articolo 3-bis e non ripara una linea di cittadinanza interrotta. Cambia l’autorità amministrativa competente, non i requisiti sostanziali.
Procedimenti giudiziari
Un’azione giudiziaria può essere necessaria per una linea materna anteriore al 1948, una controversia sull’interpretazione della disciplina storica della cittadinanza, un diniego amministrativo illegittimo o un’altra questione che non può essere risolta in via amministrativa. La causa non costituisce un’alternativa generale per chi semplicemente non soddisfa i requisiti dell’articolo 3-bis. Prima del deposito devono essere valutati la base giuridica, il regime transitorio, le prove, la giurisdizione e il rischio del contenzioso.
Documenti richiesti per la cittadinanza italiana per discendenza
Non esiste una checklist unica valida in tutto il mondo. Ogni Consolato, Comune o tribunale può richiedere prove specifiche per il Paese, moduli, termini di validità e modalità di presentazione differenti. Un fascicolo completo comprende comunemente:
- un estratto recente dell’atto di nascita dell’antenato italiano, rilasciato dal Comune competente;
- atti di nascita in formato integrale per ogni persona della linea diretta, compreso il richiedente;
- atti di matrimonio, divorzio, adozione, filiazione e morte, quando rilevanti per la linea;
- certificati di naturalizzazione, istanze, dichiarazioni di intenzione, fascicoli di immigrazione o attestazioni ufficiali di mancata naturalizzazione dell’antenato italiano e di ogni altro ascendente rilevante;
- prove che nessuna persona della linea abbia formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana;
- documenti che dimostrano la condizione di accesso prevista dall’articolo 3-bis, come la prova della cittadinanza esclusivamente italiana o un certificato storico di due anni di residenza qualificata in Italia;
- passaporto del richiedente, atti di stato civile e prova della residenza nella circoscrizione consolare competente;
- moduli, dichiarazioni, conferma dell’appuntamento e prova del pagamento richiesti dall’autorità; e
- provvedimenti giudiziari o atti rettificati quando le difformità sostanziali non possono essere risolte mediante la normale documentazione di stato civile.
La ricerca sulla naturalizzazione deve coprire ogni Paese in cui l’ascendente rilevante ha vissuto. Un certificato rilasciato da un solo Paese non dimostra che la persona non abbia mai acquistato una cittadinanza altrove.
Apostille, legalizzazione, traduzione e rettifica degli atti
Gli atti di stato civile stranieri richiedono generalmente un’Apostille quando sono emessi in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aia sull’Apostille, oppure un’altra forma di legalizzazione del documento quando la Convenzione non si applica. La legalizzazione conferma la provenienza del documento pubblico; non traduce il documento e non dimostra che i fatti in esso riportati siano giuridicamente sufficienti.
Il documento deve inoltre essere tradotto in italiano secondo le regole accettate dall’autorità competente. A seconda del Paese di emissione e dell’ufficio presso cui viene presentato, può essere necessaria una certificazione consolare, una certificazione del traduttore o una traduzione giurata eseguita in Italia. Apostille e traduzione sono adempimenti distinti, non alternativi.
Cambi di nome, cognomi adattati all’estero, date discordanti, riconoscimenti di filiazione mancanti ed errori materiali devono essere valutati lungo l’intera linea. Non tutte le variazioni innocue richiedono un contenzioso, ma una difformità che genera dubbi sull’identità, sulla filiazione o sugli eventi di cittadinanza può rendere necessaria una rettifica, una sentenza dichiarativa o un documento integrativo. Correggere gli atti prima che l’autorità rilevi il problema è normalmente più sicuro che spiegare una contraddizione evitabile dopo la presentazione.
Come si svolge la procedura
Le modalità operative variano a seconda dell’autorità, ma una domanda giuridicamente solida segue lo stesso ordine logico. L’idoneità deve essere analizzata prima di raccogliere decine di certificati costosi.
- Individuare la condizione di accesso prevista dall’articolo 3-bis o il regime anteriore alla riforma che tutela il richiedente.
- Ricostruire ogni nascita, matrimonio, naturalizzazione, perdita, rinuncia e periodo di residenza nella linea diretta.
- Ottenere dagli uffici competenti gli atti italiani e gli atti stranieri di stato civile e cittadinanza.
- Risolvere le difformità sostanziali e verificare che ogni atto identifichi le stesse persone e gli stessi rapporti giuridici.
- Completare l’Apostille o la legalizzazione e predisporre la traduzione in italiano secondo la modalità accettata dall’autorità competente.
- Presentare il fascicolo al Consolato, al Comune, all’ufficio centrale quando sarà operativo oppure al tribunale competente, seguendo le istruzioni aggiornate.
- Rispondere alle richieste di integrazione e, dopo il riconoscimento, completare la trascrizione degli atti di stato civile, l’iscrizione AIRE quando applicabile e le procedure per il passaporto.
Il riconoscimento ha natura dichiarativa: quando viene accolto, l’autorità conferma che il richiedente era cittadino italiano dalla nascita secondo le regole applicabili. L’acquisto per beneficio di legge da parte di un minore è diverso, perché la cittadinanza decorre dalla procedura di acquisto e non viene riconosciuta come automaticamente esistente dalla nascita in ogni caso.
Tempi di trattazione
La legge n. 11/2026 stabilisce un termine di 36 mesi per le procedure di riconoscimento dei maggiorenni residenti all’estero comprese nel sistema riformato. Questo termine non deve essere confuso con il tempo necessario per ottenere un appuntamento. Quote annuali, arretrati consolari, fascicoli incompleti, richieste di verifica all’estero e rettifiche possono rendere molto più lungo il tempo complessivo effettivo.
I tempi di trattazione da parte del Comune variano in base alla complessità del fascicolo, alla verifica della residenza, alle conferme provenienti dall’estero e al carico di lavoro locale. I tempi giudiziari dipendono dal tribunale competente, dalle notifiche, dalle prove, dalle udienze, dalle impugnazioni e dalla questione giuridica trattata. Una promessa universale come «sei mesi» o «un anno» non è attendibile.
Il richiedente deve distinguere quattro fasi temporali: raccolta dei documenti, attesa dell’appuntamento, trattazione formale dopo l’accettazione e registrazioni successive al riconoscimento. Il termine legale dell’autorità riguarda normalmente soltanto una parte di questa sequenza.
Costi
La domanda di un maggiorenne presentata tramite un Consolato italiano è soggetta a un contributo consolare di €600. Il contributo è dovuto per l’esame della domanda ed è normalmente non rimborsabile anche in caso di diniego. Il pagamento viene spesso riscosso nella valuta locale secondo il cambio consolare e con le modalità indicate dal singolo ufficio.
Le domande presentate al Comune possono essere soggette a un contributo amministrativo locale, se il Comune lo ha istituito. Nei procedimenti giudiziari si applicano separatamente le spese di giustizia e i compensi professionali.
I principali costi variabili riguardano normalmente i certificati di stato civile, le ricerche d’archivio, gli atti di naturalizzazione, l’Apostille o la legalizzazione, le traduzioni, le rettifiche documentali, le spedizioni, i viaggi e l’assistenza legale. Una famiglia con una linea breve e priva di difformità può spendere molto meno di una famiglia la cui documentazione attraversa più Paesi e ordinamenti giudiziari; non esiste quindi un totale universale attendibile.
Motivi frequenti di rigetto
- Il richiedente ha un antenato italiano lontano, ma non soddisfa alcuna condizione di accesso dell’articolo 3-bis.
- Il genitore o il nonno non possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana e il fascicolo non soddisfa la condizione dei due anni di residenza del genitore.
- La naturalizzazione è avvenuta prima della nascita del discendente successivo.
- Il richiedente presume che la sentenza del 2026 sulla questione dei minori elimini la riforma del 2025 da una nuova domanda.
- Una linea materna anteriore al 1948 viene presentata in via amministrativa quando è necessaria la via giudiziaria.
- La ricerca sulla naturalizzazione copre una sola giurisdizione o utilizza il risultato informale di una banca dati invece di prove ufficiali.
- Gli atti di stato civile contengono difformità irrisolte sull’identità o sulla filiazione.
- I documenti sono tradotti ma non apostillati o legalizzati, oppure sono apostillati ma non tradotti secondo la procedura accettata.
- La domanda è presentata a un’autorità priva di competenza territoriale.
- Il richiedente dichiara di risiedere in Italia o in una circoscrizione consolare senza viverci effettivamente.
Un diniego può essere contestato con fondamento quando l’autorità ha applicato erroneamente la legge, ignorato le prove o adottato un provvedimento privo di adeguata motivazione giuridica. Le sole spese sostenute per i documenti non rendono automaticamente fondato un ricorso.
Cosa fare se non si soddisfano i requisiti dell’articolo 3-bis?
Chi non soddisfa l’attuale condizione di accesso alla cittadinanza per discendenza non deve concludere che non esista alcun percorso legale verso la cittadinanza italiana. L’alternativa corretta dipende dalla storia familiare e dai progetti della persona.
Le alternative possono comprendere il riacquisto per alcuni ex cittadini italiani, l’acquisto per beneficio di legge da parte dei minori idonei, le regole speciali sulla residenza previste per alcuni discendenti di italiani, la cittadinanza italiana per residenza oppure la cittadinanza italiana per matrimonio. Si tratta di percorsi giuridici distinti, con diverse condizioni di accesso, requisiti di residenza, regole linguistiche ed effetti giuridici.
La questione rilevante non è se esista un antenato italiano, ma quale percorso giuridico sia applicabile oggi, quali prove lo dimostrino e se il risultato atteso giustifichi i costi e i tempi del procedimento.
Cosa comporta il riconoscimento
Il riconoscimento, se accolto, conferma la cittadinanza italiana e, con essa, la cittadinanza dell’Unione europea. La persona può ottenere la trascrizione degli atti nei registri italiani di stato civile e, una volta completate le iscrizioni necessarie, richiedere il passaporto italiano ed esercitare i diritti di soggiorno e lavoro previsti dal diritto italiano e dell’Unione europea.
Il riconoscimento non risolve automaticamente ogni adempimento amministrativo. Chi vive all’estero deve, in via generale, essere iscritto all’AIRE; gli eventi di stato civile devono restare aggiornati e i figli nati successivamente devono essere valutati secondo le regole sulla trasmissione vigenti al momento della loro nascita. Dopo la riforma del 2025 è particolarmente rischioso presumere che la cittadinanza si trasmetta automaticamente a ogni generazione futura.
Conclusione
La cittadinanza italiana per discendenza resta disponibile, ma il criterio giuridico è cambiato radicalmente nel 2025. Un caso valido richiede oggi sia una condizione di accesso prevista dall’articolo 3-bis sia una linea storica di cittadinanza ininterrotta; i casi tutelati anteriori alla riforma, le controversie sulla questione dei minori, le linee materne e i figli nati all’estero seguono regole differenti.
L’ordine corretto è verificare prima il quadro giuridico, svolgere poi le ricerche sulla cittadinanza e sulla naturalizzazione, preparare in seguito gli atti di stato civile e presentare la domanda soltanto dopo aver confermato l’autorità e la procedura competenti. Questa sequenza evita l’errore più costoso in questo settore: costruire un fascicolo documentale perfetto per una domanda che non soddisfa la legge.
Domande Frequenti
Fonti
- 1
- 2Decreto-legge n. 36/2025 coordinato con la legge n. 74/2025
gazzettaufficiale.it
- 3
- 4Legge n. 11/2026 — procedure per i richiedenti maggiorenni residenti all’estero
gazzettaufficiale.it
- 5Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026
cortecostituzionale.it
- 6Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24045/2026
cortedicassazione.it



