La maggior parte dei cittadini extra-UE può richiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza legale in Italia; i cittadini dell’Unione europea, in genere, dopo 4 anni; specifiche categorie familiari, di nascita, adozione, servizio o protezione dopo 2, 3 o 5 anni. Il compimento del periodo richiesto consente di presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza.
La cittadinanza per residenza prevista dall’articolo 9 della Legge n. 91/1992 è una procedura discrezionale di naturalizzazione. Il Ministero dell’Interno valuta l’intero profilo del richiedente — continuità della residenza legale, redditi imponibili, conoscenza della lingua italiana, precedenti penali e profili di sicurezza, regolarità fiscale ed effettiva integrazione — fino al decreto e al giuramento.
Una domanda giuridicamente debole può essere respinta dopo anni di attesa anche quando il richiedente ha vissuto in Italia per il periodo minimo. Per una valutazione individuale dell’idoneità, la preparazione dei documenti, la presentazione e la gestione della pratica, consulta il nostro servizio di assistenza per la cittadinanza italiana per residenza.
Come richiedere la cittadinanza italiana per residenza
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Verificare la corretta categoria di residenza
Individua se si applica il termine di 10, 5, 4, 3 o 2 anni e calcolalo dalla residenza legale utile, non dall’arrivo fisico in Italia.
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Controllare la continuità della residenza legale
Verifica la storia anagrafica, i permessi di soggiorno, le assenze, le cancellazioni e i cambi di indirizzo fino all’adozione del decreto e al giuramento.
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Esaminare redditi e dichiarazioni fiscali
Controlla il triennio fiscale rilevante, l’eventuale reddito familiare, la regolarità fiscale e la capacità di mantenere un reddito adeguato durante la procedura.
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Provare il livello B1 o un’esenzione
Prepara un certificato linguistico accettato, un titolo di studio idoneo, il permesso di lungo periodo, la prova dell’accordo di integrazione o la documentazione medica per un’esenzione riconosciuta.
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Preparare i documenti italiani e stranieri
Ottieni gli atti di nascita e penali, le prove di residenza, i documenti specifici della categoria, le Apostille o legalizzazioni e le traduzioni italiane accettate.
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Presentare la domanda online
Invia la domanda tramite il portale del Ministero dell’Interno con dati personali esatti e documenti digitali completi, quindi controlla tutte le comunicazioni elettroniche.
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Completare istruttoria, decreto e giuramento
Rispondi alle richieste, continua a rispettare i requisiti di residenza e reddito e presta giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto favorevole.
Chi può richiedere la cittadinanza italiana per residenza?
Il periodo di residenza dipende dalla categoria giuridica applicabile al richiedente. La regola ordinaria è di 10 anni, ma l’articolo 9 e le istruzioni ufficiali del Ministero prevedono periodi più brevi per categorie specifiche.
| Categoria del richiedente | Periodo minimo normalmente richiesto | Decorrenza del periodo |
|---|---|---|
| Cittadino di uno Stato extra-UE | 10 anni | Residenza legale continuativa in Italia |
| Cittadino di uno Stato membro dell’UE | 4 anni | Residenza legale continuativa in Italia |
| Rifugiato riconosciuto o apolide | 5 anni | In genere dal riconoscimento formale dello status pertinente |
| Maggiorenne adottato da un cittadino italiano | 5 anni | Dopo l’adozione |
| Figlio maggiorenne di un cittadino italiano naturalizzato | 5 anni | Dopo il giuramento del genitore, secondo le attuali istruzioni amministrative |
| Persona nata in Italia | 3 anni | Residenza legale continuativa in Italia nell’ambito dell’articolo 9 |
| Figlio o nipote di cittadino italiano per nascita | 2 anni | Residenza legale continuativa in Italia |
| Persona che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano | 5 anni | Servizio allo Stato italiano; possono applicarsi regole speciali se prestato all’estero |
Queste categorie non sono intercambiabili. Essere coniugati con un cittadino italiano, per esempio, non riduce a due anni il periodo previsto dall’articolo 9: la cittadinanza per matrimonio è una procedura distinta, disciplinata dall’articolo 5. Analogamente, chi invoca la categoria biennale per discendenza deve dimostrare che il genitore o il nonno rilevante era cittadino italiano per nascita, non semplicemente che era nato in Italia.
La protezione sussidiaria non deve essere automaticamente equiparata allo status di rifugiato riconosciuto ai fini del termine quinquennale. Quando lo status del richiedente non rientra espressamente nella previsione che riconosce il termine ridotto, può applicarsi il periodo ordinario di residenza.
Chi è nato in Italia può inoltre disporre di una distinta procedura per dichiarazione dopo il compimento dei 18 anni, quando ricorrono i rigorosi requisiti di residenza legale continuativa dalla nascita. Questa acquisizione per dichiarazione non coincide con la naturalizzazione triennale prevista dall’articolo 9 e deve essere valutata separatamente.

La naturalizzazione è discrezionale, non automatica
L’articolo 9 stabilisce che la cittadinanza può essere concessa. La formulazione è decisiva. Anche dopo il compimento del periodo minimo di residenza, l’amministrazione effettua una valutazione ampia dell’interesse pubblico, non il semplice controllo di un elenco chiuso di condizioni meccaniche.
Il Ministero può valutare la stabilità delle risorse economiche, il rispetto degli obblighi fiscali e di residenza, la credibilità del percorso di integrazione e l’assenza di problemi penali o di sicurezza nazionale. Una decisione favorevole dipende quindi sia dall’idoneità formale sia dalla qualità complessiva della pratica.
Per questo non si dovrebbe presentare la domanda soltanto perché sono trascorsi dieci anni. Interruzioni dell’iscrizione anagrafica, periodi di soggiorno irregolare, una storia reddituale debole, dati personali incoerenti o precedenti penali non chiariti devono essere individuati prima dell’invio.
Che cosa si intende per residenza legale e continuativa?
Ai fini della cittadinanza, la residenza legale non coincide con la sola presenza fisica in Italia. In base al DPR n. 572/1993, il richiedente deve avere rispettato sia le norme sull’ingresso e sul soggiorno sia quelle relative all’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune.
La situazione più solida è una continuità ininterrotta di soggiorno regolare e iscrizione anagrafica dall’inizio del periodo utile fino al decreto e al giuramento. Una cancellazione per irreperibilità, il trasferimento formale della residenza all’estero, una lacuna anagrafica non sanata o un periodo privo di titolo di soggiorno possono interrompere o indebolire gravemente il requisito.
I viaggi temporanei fuori dall’Italia non interrompono automaticamente la residenza. Occorre verificare se l’Italia sia rimasta la dimora abituale e legalmente registrata del richiedente e se l’assenza sia compatibile con la continuità dichiarata. Assenze lunghe o ripetute, iscrizioni come residenti all’estero o elementi che mostrano un centro di vita in un altro Paese possono determinare controlli più approfonditi.
Gli anni con permesso di soggiorno per studio contano?
Gli anni trascorsi in Italia con un permesso di soggiorno per studio possono essere conteggiati ai fini della cittadinanza quando la presenza era regolare e la residenza anagrafica continuativa. La normativa sulla cittadinanza non esclude in via generale un anno soltanto perché il titolo di soggiorno era stato rilasciato per studio.
Il problema ricorrente non è la denominazione del permesso, ma la continuità documentale. Gli studenti spesso si iscrivono tardi all’anagrafe, cambiano frequentemente abitazione, lasciano decadere l’iscrizione o trascorrono lunghi periodi all’estero. Il conteggio per la cittadinanza nasce dalla residenza legale, non dal visto, dalla data di immatricolazione universitaria o dal primo giorno di presenza fisica in Italia.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è uno status diverso e segue requisiti autonomi. Consulta la nostra guida completa al permesso di soggiorno UE per lungo periodo per questa procedura.
Requisito reddituale per la cittadinanza per residenza
L’articolo 9 della Legge n. 91/1992 non stabilisce un unico importo di reddito, ma il Ministero applica parametri amministrativi consolidati per verificare la disponibilità di mezzi di sostentamento adeguati e stabili. La valutazione riguarda normalmente i tre anni fiscali precedenti la domanda e prosegue fino al giuramento.
| Situazione familiare | Parametro amministrativo di reddito |
|---|---|
| Richiedente senza coniuge o figli a carico | €8.263,31 |
| Richiedente con coniuge a carico | €11.362,05 |
| Ogni ulteriore figlio a carico | Aggiungere circa €516 |
Questi importi non garantiscono l’accoglimento della domanda e non devono essere considerati soglie legali fisse. Sono parametri amministrativi utilizzati nella prassi attuale. L’autorità valuta importo, regolarità, fonte, trattamento fiscale e continuità del reddito, non soltanto il superamento di una cifra in un singolo anno.
In situazioni appropriate può concorrere il reddito dei familiari di primo grado inseriti nello stesso stato di famiglia. Il richiedente deve comunque documentare il rapporto familiare e l’effettiva disponibilità delle risorse. Risparmi, un saldo bancario elevato, sostegno informale o redditi non dichiarati non equivalgono automaticamente a reddito imponibile rilevante ai fini della cittadinanza.
Un’annualità reddituale debole nel triennio non produce necessariamente lo stesso esito in ogni pratica, ma crea un rischio che deve essere spiegato e documentato. Il reddito dovrebbe rimanere adeguato durante la pendenza della domanda, perché il Ministero può richiedere dichiarazioni fiscali aggiornate prima del decreto o del giuramento.
Requisito linguistico: livello B1 e principali esenzioni
I richiedenti ai sensi degli articoli 5 e 9 devono generalmente dimostrare una conoscenza dell’italiano di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. La prova viene normalmente fornita mediante un titolo di studio italiano idoneo oppure un certificato rilasciato da un ente certificatore riconosciuto.
Di regola non è richiesto un certificato B1 separato a chi possiede un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o ha adempiuto agli obblighi dell’accordo di integrazione previsti dalla normativa sull’immigrazione. Il documento su cui si fonda l’esenzione deve essere caricato correttamente: dichiarare soltanto di averne diritto non è sufficiente.
In seguito alla sentenza n. 25/2025 della Corte costituzionale, il requisito B1 non può essere applicato senza esenzione a chi presenta gravi limitazioni nell’apprendimento linguistico, oggettivamente documentate e causate dall’età, da una patologia o da una disabilità. La limitazione deve risultare da idonea documentazione sanitaria pubblica. La normale difficoltà nell’imparare l’italiano, la mancanza di tempo o ripetuti insuccessi all’esame non producono la stessa esenzione.
Precedenti penali, sicurezza e integrazione
La cittadinanza per residenza non segue una regola semplice secondo cui ogni condanna determina il diniego o un certificato penale privo di iscrizioni garantisce l’accoglimento. Il Ministero valuta gravità, data, circostanze, pena, riabilitazione, condotta successiva ed eventuali implicazioni per la sicurezza pubblica.
L’autorità riceve inoltre informazioni dagli enti pubblici italiani e dagli organismi di sicurezza. Condanne estere, procedimenti pendenti, dichiarazioni false, omissioni nella storia delle residenze o dati identificativi incoerenti possono incidere sulla valutazione. Quando esiste un precedente, il suo effetto giuridico dovrebbe essere analizzato prima della domanda, non spiegato per la prima volta dopo un preavviso di diniego.
L’integrazione viene valutata sulla base della pratica nel suo complesso. Residenza stabile, lavoro regolare o reddito sostenibile, adempimento fiscale, legami familiari e sociali, capacità linguistica e rispetto degli obblighi pubblici possono contribuire positivamente, ma nessun singolo elemento favorevole garantisce il risultato.
Documenti necessari
Il portale online e la Prefettura competente possono richiedere ulteriori prove, ma una pratica di cittadinanza per residenza comprende normalmente:
- Passaporto o documento d’identità valido e codice fiscale italiano del richiedente.
- Atto integrale di nascita rilasciato dal Paese di nascita, con l’autenticazione richiesta e la traduzione in italiano.
- Certificati penali del Paese di origine e degli altri Paesi rilevanti in ragione della cittadinanza o delle precedenti residenze.
- Prove della regolarità del soggiorno e della residenza, comprese, quando applicabili, le risultanze dei permessi di soggiorno e la documentazione anagrafica storica.
- Dichiarazioni fiscali italiane o certificazioni ufficiali dei redditi per il triennio rilevante, oltre alle prove dei redditi familiari quando utilizzati.
- Certificato B1 idoneo, titolo di studio o documentazione che provi un’esenzione riconosciuta.
- Ricevuta del contributo governativo di €250 e marca da bollo di €16 applicabile alle domande online presentate in Italia.
- Documenti che provano la categoria di residenza ridotta, come gli atti relativi alla cittadinanza italiana per nascita dell’ascendente, i provvedimenti di adozione, lo status di rifugiato o apolide oppure il servizio prestato allo Stato italiano.
I certificati stranieri devono essere preparati secondo le regole applicabili al Paese che li ha emessi. L’Apostille o la legalizzazione consolare autentica il documento pubblico; la traduzione italiana ne rende utilizzabile il contenuto. Le due funzioni sono distinte e il metodo di traduzione accettato può variare.
Per le regole di preparazione dei documenti, consulta le nostre guide sull’Apostille e sulla traduzione giurata in Italia.
Come funziona la domanda online
La domanda viene presentata tramite il portale cittadinanza del Ministero dell’Interno. Chi risiede in Italia accede normalmente con SPID o CIE e presenta la domanda collegata alla Prefettura competente.
Il portale richiede dati personali precisi e copie digitali dei documenti. Nomi, luoghi e date di nascita, stato civile, storia delle residenze e certificati stranieri devono essere coerenti tra loro. Il fatto che il caricamento vada a buon fine non significa che la domanda sia giuridicamente completa.
Dopo l’invio, Prefettura e Ministero effettuano controlli documentali, anagrafici, reddituali, penali e di sicurezza. Possono richiedere integrazioni, documenti corretti, dichiarazioni fiscali aggiornate o chiarimenti. Gli avvisi del portale e l’indirizzo e-mail registrato devono essere controllati per tutta la procedura.
Tempi di conclusione del procedimento
Per le domande presentate dal 20 dicembre 2020, il termine di legge è di 24 mesi e può essere prorogato fino a un massimo di 36 mesi. Le domande più risalenti possono rimanere soggette al precedente termine di 48 mesi.
Il termine procedimentale non comprende gli anni necessari per maturare il requisito e non garantisce che ogni adempimento successivo al decreto sia completato immediatamente. Richieste di documenti, difformità identificative, accertamenti sulla residenza e controlli di sicurezza possono generare ritardi concreti.
Quando il termine di legge è scaduto, il rimedio corretto dipende dalla storia procedimentale. Possono essere opportuni un’istanza formale a provvedere, l’accesso agli atti, un ricorso amministrativo o un’altra iniziativa legale, ma non esiste un’unica misura da adottare automaticamente in ogni caso.
Costi
Gli oneri governativi fissi sono generalmente il contributo ministeriale di €250 e la marca da bollo di €16 per una domanda presentata in Italia. Il contributo è dovuto per l’istruttoria e non garantisce l’adozione di un decreto favorevole.
I costi variabili possono comprendere atti di stato civile, certificati penali, Apostille o legalizzazioni, traduzioni, rettifiche, documentazione fiscale e assistenza professionale. Una pratica semplice che coinvolge un solo Paese può costare molto meno di un caso con più cittadinanze, precedenti residenze, difformità nei nomi o precedenti penali.
Cause frequenti di diniego o ritardo
- Il periodo minimo è stato calcolato dall’arrivo fisico anziché dall’iscrizione anagrafica valida e dal soggiorno regolare.
- Il richiedente è stato cancellato dall’anagrafe, ha trasferito la residenza all’estero o presenta una lacuna non spiegata.
- Il reddito era inferiore al parametro amministrativo, instabile, non dichiarato o insufficientemente documentato nel periodo rilevante.
- Il richiedente ha invocato un’esenzione dal B1 senza produrre la prova necessaria.
- I certificati stranieri erano scaduti, incompleti, non correttamente autenticati, tradotti in modo errato o incoerenti con i dati del portale.
- Procedimenti penali, condanne, informazioni di sicurezza o dichiarazioni false non sono stati affrontati correttamente.
- Il richiedente ha selezionato una categoria di residenza ridotta senza provarne il fondamento giuridico.
- Il richiedente ha cessato di soddisfare i requisiti di residenza o reddito durante la pendenza della domanda.
Prima di una decisione negativa, l’autorità può inviare una comunicazione dei motivi ostativi, indicando le ragioni che potrebbero condurre al diniego e consentendo al richiedente di rispondere. La risposta non è una formalità: deve affrontare le contestazioni giuridiche e fattuali con prove mirate, non ripetere la domanda originaria.
Decreto, giuramento e decorrenza della cittadinanza
Un decreto favorevole non rende immediatamente il richiedente cittadino italiano. Il decreto deve essere notificato e il richiedente deve prestare giuramento davanti all’ufficiale di stato civile del Comune entro sei mesi. Il mancato rispetto del termine fa perdere efficacia al decreto.
La cittadinanza produce generalmente effetti dal giorno successivo al giuramento. Solo allora devono essere aggiornati, secondo il caso, gli atti di stato civile, i documenti d’identità, le liste elettorali e il passaporto. L’Italia ammette in generale la cittadinanza multipla, ma la legge dello Stato di cittadinanza originaria può prevedere conseguenze diverse e deve essere verificata separatamente.
Che cosa accade ai figli minorenni?
La naturalizzazione del genitore non comporta più che ogni figlio minorenne diventi automaticamente italiano indipendentemente dalla residenza. In base all’attuale articolo 14, il figlio minorenne convivente acquista generalmente la cittadinanza con il genitore soltanto se, al momento dell’acquisto da parte del genitore, risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi oppure, se ha meno di due anni, vi risiede legalmente dalla nascita.
Occorre verificare l’età del minore, la convivenza, la storia della residenza, la registrazione della nascita e la data esatta in cui il genitore acquista la cittadinanza. I figli che non soddisfano l’articolo 14 possono aver bisogno di un percorso diverso e non si deve presumere che beneficino automaticamente della naturalizzazione del genitore.
I figli nati dopo che il genitore è diventato italiano sono valutati secondo le regole sulla trasmissione della cittadinanza vigenti al momento della nascita. La riforma del 2025 ha modificato in modo sostanziale tali regole per i figli nati all’estero, come spiegato nella nostra guida completa alla cittadinanza italiana per discendenza.
Cittadinanza per residenza e altri percorsi a confronto
La cittadinanza per residenza è il percorso corretto quando l’idoneità deriva principalmente dagli anni di vita legale in Italia. Non deve essere confusa con il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, che accerta uno status posseduto dalla nascita quando esiste la catena giuridica, né con la cittadinanza per matrimonio, che segue termini e presupposti propri.
Per chi pianifica l’intero percorso dal visto italiano alla residenza permanente e alla cittadinanza, consulta la guida sul passaggio dal visto per residenza elettiva al soggiorno di lungo periodo e alla cittadinanza.
Che cosa comporta la cittadinanza italiana
Dal momento in cui la cittadinanza produce effetti, la persona diventa cittadina italiana e dell’Unione europea. Può ottenere il passaporto italiano, risiedere e lavorare secondo le regole europee sulla libera circolazione, votare quando ne ricorrono i presupposti e ricevere protezione consolare italiana.
La cittadinanza non determina da sola la residenza fiscale italiana, non garantisce l’accesso a ogni prestazione pubblica, non cancella i precedenti penali e non si trasmette automaticamente a ogni figlio nato all’estero. Tali conseguenze dipendono da norme distinte in materia fiscale, assistenziale, penale e di trasmissione della cittadinanza.
Conclusione
La cittadinanza italiana per residenza si fonda su una lunga storia di vita regolare in Italia, ma il tempo da solo non basta. Una domanda solida dimostra la corretta categoria, la continuità della residenza legale, un reddito stabile e adeguatamente documentato, il livello B1 o una valida esenzione, l’esattezza degli atti stranieri e una storia complessivamente credibile fino al decreto e al giuramento.
La sequenza corretta è verificare prima la residenza e i redditi, risolvere poi le questioni documentali e penali, presentare la domanda soltanto quando il fondamento giuridico è provato e continuare a rispettare tutti i requisiti durante l’istruttoria. Questo approccio non può garantire una decisione discrezionale favorevole, ma evita vizi prevenibili che potrebbero compromettere pratiche altrimenti sostenibili.
Domande Frequenti
Fonti
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- 4Legge n. 173/2020 — termine procedimentale da 24 a 36 mesi
gazzettaufficiale.it
- 5Corte costituzionale, sentenza n. 25/2025 — esenzione dal requisito linguistico B1
cortecostituzionale.it
- 6Prefettura di Catania — categorie dell’articolo 9 e parametri reddituali
prefettura.interno.gov.it



