L’Italia consente ora il riesame di alcune domande di cittadinanza per discendenza già respinte a causa della cosiddetta “minor issue”. La novità deriva dalla sentenza n. 24045/2026 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 65050 del 10 agosto 2026.
L’opportunità è importante, ma non riapre indistintamente ogni pratica di cittadinanza respinta. I casi più forti sono i precedenti dinieghi amministrativi fondati esclusivamente sull’interpretazione adottata dall’ordinanza della Cassazione n. 17161/2023, nei quali un genitore italiano si è naturalizzato all’estero quando la persona successiva nella linea era ancora minorenne ma possedeva già dalla nascita un’altra cittadinanza.
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Cosa è cambiato ad agosto 2026
Per alcuni anni la “minor issue” ha riguardato la possibile interruzione della linea di cittadinanza italiana quando un genitore italiano perdeva la cittadinanza italiana per naturalizzazione straniera mentre il figlio nella linea era ancora minorenne. L’ordinanza n. 17161/2023 aveva sostenuto un’interpretazione restrittiva che, in determinate fattispecie storiche, poteva far derivare dalla naturalizzazione del genitore l’interruzione della cittadinanza italiana del figlio.
Le Sezioni Unite hanno ribaltato tale impostazione con la sentenza n. 24045/2026. Hanno stabilito che il minore non emancipato nato all’estero in un Paese ius soli, cittadino italiano iure sanguinis e contemporaneamente cittadino straniero iure soli dalla nascita, conservava la cittadinanza italiana anche se il genitore italiano si naturalizzava successivamente o perdeva altrimenti la cittadinanza italiana. A quel minore bipolide si applica l’articolo 7 della Legge n. 555/1912; l’articolo 12 riguarda invece la diversa situazione del minore che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana.
La Circolare n. 65050 ha poi tradotto la sentenza nella prassi amministrativa. Ordina alle autorità di applicare la nuova interpretazione e, soprattutto, prevede espressamente che gli interessati i cui procedimenti erano già stati definiti negativamente possano chiedere il riesame della domanda originaria.
Chi può chiedere il riesame dopo un diniego per minor issue?
La Circolare n. 65050 apre una strada circoscritta ma rilevante. Un precedente procedimento amministrativo è un forte candidato al riesame quando ricorrono tutti questi elementi:
- la domanda di riconoscimento della cittadinanza è già stata definita negativamente;
- il diniego era fondato esclusivamente sulla precedente interpretazione degli articoli 7 e 12 della Legge n. 555/1912, ossia sull’impostazione dell’ordinanza della Cassazione n. 17161/2023;
- il minore interessato era già bipolide dalla nascita: cittadino italiano iure sanguinis e cittadino del Paese di nascita iure soli;
- la naturalizzazione straniera del genitore italiano convivente è avvenuta tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992;
- non vi è stata una successiva rinuncia valida alla cittadinanza italiana da parte del figlio una volta raggiunta la maggiore età o l’emancipazione, né una speciale norma convenzionale che produca un risultato diverso.
La parola “esclusivamente” è decisiva. Se l’autorità ha respinto la pratica anche per motivi autonomi ulteriori, per esempio una diversa interruzione della linea di cittadinanza o un altro difetto di ammissibilità non risolto, la Circolare 2026 non afferma che il riesame elimini automaticamente quei problemi.
Perché il 27 marzo 2025 può fare una grande differenza
Il Ministero precisa che il riesame non è una nuova domanda di cittadinanza. La domanda originaria viene rivalutata applicando il quadro normativo vigente al momento in cui fu presentata.
Se la domanda originaria è stata presentata prima del 27 marzo 2025, oppure si basava su un appuntamento comunicato dall’ufficio competente entro quella data, al riesame non si applicano le limitazioni introdotte dall’articolo 3-bis della Legge n. 91/1992.
È una delle conseguenze pratiche più importanti della Circolare n. 65050. Non va quindi equiparata una nuova domanda presentata nel 2026 alla riapertura di un fascicolo protetto prima della riforma: il Ministero distingue espressamente il riesame della domanda originaria dalla presentazione di una nuova istanza.
Quali naturalizzazioni storiche rientrano nella nuova regola?
Il Ministero limita la nuova interpretazione amministrativa alle fattispecie regolate dalla Legge n. 555/1912: in pratica, quando la naturalizzazione straniera del genitore convivente è avvenuta dal 1° luglio 1912 al 15 agosto 1992.
Le naturalizzazioni avvenute entro il 30 giugno 1912 non vengono incluse nel nuovo orientamento ministeriale. La Circolare n. 65050 afferma che, salvo un futuro diverso orientamento della Cassazione, tali casi restano soggetti ai principi individuati per il Codice civile del 1865 dall’ordinanza della Cassazione n. 454/2024.
La data storica da controllare è quindi quella della naturalizzazione del genitore o dell’ascendente, non la data in cui l’attuale richiedente ha ricevuto il diniego.
Diniego amministrativo e sentenza giudiziaria non sono la stessa cosa
Il meccanismo di riesame della Circolare n. 65050 è formulato espressamente con riferimento a procedimenti di riconoscimento già definiti negativamente e rimanda la richiesta all’autorità che aveva emesso il precedente diniego. Si tratta di un riesame amministrativo, non di un nuovo diritto generale a riaprire qualunque sentenza giudiziaria definitiva.
Un giudizio ancora pendente sulla minor issue può essere direttamente influenzato dalla sentenza n. 24045/2026. Anche una sentenza negativa recente ancora impugnabile può richiedere una valutazione immediata in base alla sua fase processuale. Al contrario, una sentenza passata in giudicato da anni non viene automaticamente riaperta dalla Circolare n. 65050 per il solo fatto che la Cassazione abbia successivamente modificato il proprio orientamento.
Allo stesso modo, un diniego amministrativo risalente a molti anni prima dell’ordinanza n. 17161/2023 non può, letteralmente, essere stato fondato su quell’ordinanza del 2023. Un caso simile può comunque meritare un esame giuridico specifico, ma la Circolare non deve essere presentata come una riapertura automatica di ogni vecchio diniego.
Cosa controllare prima di chiedere il riesame
Prima di inviare una richiesta di riesame è utile ricostruire il fascicolo originario. I documenti e le date più importanti sono normalmente:
- il diniego scritto e la relativa motivazione, comprese le norme o le decisioni citate;
- la data di presentazione della domanda originaria e, se rilevante, la data in cui fu comunicato l’appuntamento;
- il certificato di naturalizzazione dell’ascendente o del genitore e la data esatta della naturalizzazione;
- la prova dell’età, del luogo di nascita e della cittadinanza straniera posseduta dal figlio alla nascita;
- eventuali elementi relativi a successiva rinuncia, riacquisto o altri eventi che abbiano inciso sulla linea di cittadinanza;
- eventuali giudizi, sentenze o termini di impugnazione ancora pendenti collegati alla stessa pretesa di cittadinanza.
Questi elementi permettono di capire se si tratta di un caso netto di riesame per minor issue, di un diverso problema nella linea di cittadinanza o di una questione che richiede un’analisi giudiziaria. La nostra assistenza per la cittadinanza italiana per discendenza comprende la valutazione specifica della linea e del percorso procedurale applicabile.
Chi deve gestire la richiesta di riesame?
La Circolare n. 65050 stabilisce che è competente la stessa autorità che ha emesso il precedente diniego, anche se nel frattempo l’interessato ha trasferito la propria residenza in un altro luogo in Italia o all’estero.
L’attuazione è già visibile nella rete consolare. Il Consolato Generale d’Italia a Montréal, per esempio, ha pubblicato una procedura specifica per il riesame delle pratiche minor issue precedentemente respinte esclusivamente secondo l’interpretazione dell’ordinanza n. 17161/2023. Le modalità concrete di trasmissione possono quindi dipendere dall’autorità che aveva gestito la domanda originaria.
Cosa non fa la novità 2026 sulla minor issue
- Non elimina l’articolo 3-bis per le nuove domande di cittadinanza presentate secondo le regole attuali.
- Non sana automaticamente un diniego fondato su più difetti autonomi quando la minor issue era soltanto uno di essi.
- Non riapre automaticamente una sentenza giudiziaria definitiva.
- Non estende il nuovo orientamento ministeriale alla naturalizzazione del genitore avvenuta entro il 30 giugno 1912.
Per i casi che rientrano davvero nei criteri, però, il cambiamento pratico è sostanziale: un diniego fondato soltanto sull’interpretazione della minor issue oggi superata può essere riesaminato sul fascicolo originario e una domanda o un appuntamento protetti prima del 27 marzo 2025 possono restare fuori dalle successive limitazioni dell’articolo 3-bis. La domanda decisiva non è semplicemente se una pratica sia stata respinta, ma perché sia stata respinta e quale quadro normativo governi l’istanza originaria.
Domande Frequenti
Fonti
- 1
- 2Ministero dell’Interno — Circolare n. 65050 del 10 agosto 2026
libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
- 3Ministero dell’Interno — Circolare n. 43347 del 3 ottobre 2024
libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it
- 4Consolato Generale d’Italia a Montréal — Richieste di riesame per la minor issue
consmontreal.esteri.it



